LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 23-08-1996
REGIONE VALLE D'AOSTA

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi
riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni
di spesa per l' anno 1996

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 39
del 2 settembre 1996

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
INDICE OMESSO

ARTICOLO 9

 (Modificazioni a norme regionali di spesa)
 1.  Dopo la lett d) del comma 2 dell' art. 1 della legge
regionale 24 dicembre 1993, n. 90 (concessione di contributi
per la realizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed
ambientale), è  aggiunta la seguente:
" d bis) nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione,
giornate ecologiche ed altre iniziative
finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui al
comma 1."
  2.  Alla lett a) del comma 1 dell' art. 12 della legge regionale
4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l' eliminazione delle
barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione
delle persone disabili), la parola " sessanta" è  sostituita con la
parola " novanta".
  3.  Dopo il comma 6 dell' art. 20 della lr 1/ 1996, è  aggiunto
il seguente:
" 6 bis.  Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano
alle iniziative per le quali siano già  stati
concessi parziali finanziamenti o contributi con
provvedimenti adottati dalla Giunta regionale
antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge".

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 90 del 1993 Articolo 1

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 42 del 1995 Articolo 12

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 1 del 1996 Articolo 20

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