LEGGE REGIONALE N. 28 DEL
23-08-1996
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Indice:
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Il Consiglio
Regionale ha approvato; |
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ARTICOLO 9 (Modificazioni a norme regionali di spesa) 1. Dopo la lett d) del comma 2 dell' art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1993, n. 90 (concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed ambientale), è aggiunta la seguente: " d bis) nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione, giornate ecologiche ed altre iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1." 2. Alla lett a) del comma 1 dell' art. 12 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l' eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili), la parola " sessanta" è sostituita con la parola " novanta". 3. Dopo il comma 6 dell' art. 20 della lr 1/ 1996, è aggiunto il seguente: " 6 bis. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano alle iniziative per le quali siano già stati concessi parziali finanziamenti o contributi con provvedimenti adottati dalla Giunta regionale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge".
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